Bonus pubblicità: gli investimenti ammessi all’agevolazione
Sulla spesa incrementale sostenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomo l’importo del credito d’imposta spettante a partire dal 2019 sarà pari al 75% per tutte le imprese, comprese PMI e startup innovative.
L’importo di spesa che potrà essere ammesso al bonus pubblicità riguarda gli investimenti incrementali relativi all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su quotidiani e periodici nazionali e locali, anche online, ovvero effettuati nell’ambito della programmazione di tv o radio analogiche e digitale.
Rientrano tra le spese ammesse all’agevolazione esclusivamente quelle relative ad investimenti pubblicitari effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica regolarmente iscritta presso il Tribunale competente ed, inoltre, dotate della figura di direttore responsabile.
Non rientrano, invece, tra le spese ammissibili quelle relative all’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
L’importo sul quale calcolare il credito d’imposta dovrà essere considerato al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa all’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Il bonus pubblicità può essere richiesto anche in merito agli investimenti effettuati su testate online, senza che queste rispettino particolari requisiti. A chiarirlo è stato il Dipartimento Informazione ed Editoria, chiamato a fornire indicazioni più chiare sulle regole previste dal decreto attuativo.
In sostanza, il Dipartimento ha chiarito il richiamo ai requisiti delle testate digitali previsti dal decreto legislativo n. 70/2017 ha il fine soltanto di richiamare cosa si intende per editoria online.
Non è necessario quindi che le testate digitali rispettino specifici requisiti in merito “alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità”, e alla “circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso”.
Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione e concorre alla base imponibile ai fini Irpef e Irap
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