credito del 75%
È stata la legge di conversione del DL n. 59/2019 a rendere strutturale il bonus pubblicità, fissando al 31 marzo 2020 il termine ultimo per fare domanda.
Nel periodo d’avvio dell’agevolazione, è stato il Dipartimento Informazione ed Editoria con una serie di FAQ pubblicate sul proprio portale istituzionale a spiegare nel dettaglio cos’è e come funziona il nuovo incentivo per i titolari di partita IVA.
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su radio, TV, stampa periodica cartacea o online, spetta nella misura del 75% della spesa incrementale sostenuta.
L’importo percentuale del credito d’imposta riconosciuto sul totale dell’investimento è pari al 75% per tutti.
Regole e requisiti per richiedere l’agevolazione
Possono fare domanda e richiedere il bonus pubblicità i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di valore incrementale rispetto a quanto effettuato nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Per richiedere il bonus pubblicità, quindi, sarà necessario che l’investimento in pubblicità superi almeno dell’1% il valore di quello dell’anno precedente.
Non possono richiedere il credito d’imposta i titolari di partita IVA con investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente, anche se si tratta di imprese neo-costituite.
Per poter beneficiare dell’agevolazione è quindi necessario che l’investimento abbia carattere incrementale, ovvero che sia superiore almeno dell’1% ad analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per determinare l’incremento dell’investimento si prenderà come riferimento il totale degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente. (continua a pagina 2)
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